È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/08/2017 il Dpr 13 giugno 2017 n. 120 che contiene il Regolamento con la «disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».Il decreto ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/08/2017 il Dpr 13 giugno 2017 n. 120 che contiene il Regolamento con la «disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
Il decreto ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica.
Tra i più importanti elementi di semplificazione c'è l'eliminazione delle autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di controllo ‘ex post', con l'autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli.
La nuova procedura opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, senza dunque subordinare più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo
Vengono poi unificati e semplificati gli adempimenti per il trasporto fuori dal sito ed eliminato l'obbligo di comunicare preventivamente all'autorità competente ogni trasporto di terre e rocce qualificate come sottoprodotto nei grandi cantieri, oltre che reso più semplice il sistema generale delle comunicazioni. E' infine contenuta nel decreto una disciplina specifica per il deposito di rifiuti, mentre per le aree oggetto di bonifica sono individuate procedure uniche per gli scavi come per la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare.
L'introduzione delle semplificazioni è bilanciata da un rafforzamento del sistema dei controlli, che prevedono misure dirette a superare anche eventuali casi di inerzia da parte delle Amministrazioni. I maggiori controlli affidati alle Agenzie ambientali e alle autorità competenti verranno coperti mediante un tariffario nazionale da applicare ai proponenti, individuando un costo minimo e proporzionale ai volumi delle terre e rocce da scavo.
In allegato il testo del decreto e i relativi allegati