Palermo, 06 febbraio 2025 – Si riporta un breve riepilogo, ricevuto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Sicilia, di quanto disposto dal DM 59/2023 in ordine alle imprese obbligate all’emissione del F.I.R. cartaceo rientranti nella casistica “produttori iniziali NON obbligati all’iscrizione al RENTRI” ivi compresi gli iscritti all’albo nella categoria 2bis.”
I produttori iniziali di rifiuti che NON sono obbligati all’iscrizione al RENTRI sono, a titolo esemplificativo:
Questi soggetti, a decorrere dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) nel formato cartaceo.
Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:
In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.
Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Si allega inoltre il link con un tutorial dedicato.
https://vimeo.com/912868674/a8509440d9?ts=0
Si consiglia inoltre di verificare se l’impresa rientra tra gli operatori tenuti all’iscrizione al RENTRI
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